Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo
adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea
delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere
a diffondere ampiamente la Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne
e distribuire il testo non solo nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione
internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando
ogni mezzo a sua disposizione.
Il testo ufficiale della Dichiarazione
è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè
cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.
Preambolo
-
Considerato che il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei
loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo;
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Considerato che il disconoscimento
e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie
che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo
in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo
e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato
come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è
indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche,
se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza,
alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
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Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
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Considerato che i popoli delle
Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona
umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso
di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una
maggiore libertà;
-
Considerato che gli Stati membri
si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali;
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Considerato che una concezione
comune di questi diritti e di queste libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale
dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli
e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere,
con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste
libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere
nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e
rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli
dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono
liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione
di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano
tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione,
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà
inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale
del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese
o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria
o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla
vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà
essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà
essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in
ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla
legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela
da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali
contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in
posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti
ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni
accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di
reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia
stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà
condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento
in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno
o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta
alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia
stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà
essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni
del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere
tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto
alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni
Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di
lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio
Paese.
Articolo 14
1) Ogni individuo ha diritto
di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà
essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non
politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto
ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto
di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in età
adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere
concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo
naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto
ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli
altri.
2) Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto
alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà
di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato,
la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche,
nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto
alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di
non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere
e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo 20
1) Ogni individuo ha il diritto
alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto
a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto
di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di
accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio
Paese.
3) La volontà popolare è
il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve
essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate
a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro
della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla
realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed
al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto
al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione,
ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha
diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso
e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha il diritto
di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto
al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione
delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1) Ogni individuo ha il diritto
ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio
e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed
ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia
hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel
matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1) Ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda
le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale
deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata
al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa
deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le
Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto
di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità,
di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla
protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad
un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1) Ogni individuo ha dei doveri
verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero
e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti
e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle
limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento
e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare
le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale
in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà
non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e
i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione
può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi
Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa
enunciati.
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