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Pensionati, cosa cambia con l’accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone?

Informarsi sulle innovazioni può valere la pena

Il 1° giugno 2002, contemporaneamente agli altri sei accordi bilaterali, è entrato in vigore l’accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone  tra la Svizzera e l’Unione europea. Esso comporta delle innovazioni in tutti i settori della previdenza sociale oltre che nel campo della mobilità transfrontaliera delle persone. E questo non solamente per le persone che svolgono un’attività lavorativa. I pensionati di un Paese dell’UE, per esempio, potranno fare più liberamente che in passato i pendolari tra la Svizzera e il loro Paese d’origine.

Dobbiamo trascorrere l’età pensionabile in Svizzera, rientrare in Italia o vivere un po’ qui e un po’ là? Quali vantaggi e svantaggi implica l’una o l’altra decisione? Queste le domande che si sono poste fin qui gli emigrati una volta raggiunta l’età pensionabile. Ora che l’accordo sulla libera circolazione delle persone è entrato in vigore, i nuovi regolamenti possono influenzare la decisione nell’una o nell’altra direzione.

Più libertà di scelta grazie al diritto al ritorno

Sostanzialmente si può affermare che gli emigrati pensionati che provengono da un Paese dell’UE godono, grazie all’accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone, di una maggiore flessibilità. Le nuove disposizioni di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per esempio, introducono il principio della parità di trattamento, che consente di considerare sin da subito i membri di Paesi contraenti alla stregua dei cittadini svizzeri. Esse eliminano o attenuano, pertanto, gli svantaggi che in precedenza esistevano in virtù dei differenti sistemi di sicurezza sociale che, sebbene non uniformati, saranno meglio coordinati fra loro.

Ecco qualche esempio ad illustrazione:

  • Le rendite AVS sono versate per intero agli aventi diritto nel Paese in cui risiedono, sia esso la Svizzera o l’Italia.

  • La decisione di rientrare col pensionamento per alcuni anni nel Paese d’origine comporta meno conseguenze definitive rispetto a prima, essendo ora il diritto al ritorno in Svizzera regolato più generosamente.

  • Le persone che non esercitano un’attività lucrativa, come i pensionati, hanno il diritto di entrare e soggiornare in Svizzera purché abbiano stipulato un’assicurazione malattie e dispongano di sufficienti mezzi finanziari, in modo da non gravare sull’assistenza sociale della Svizzera.

  • Meno discriminante è anche la nuova regola sul diritto alle prestazioni complementari. Tuttora possono essere percepite solamente da chi risiede in Svizzera. Tuttavia, se in passato si richiedeva una durata minima di residenza di dieci anni, oggi questa condizione è venuta meno.

Le numerose regole particolari concernenti l’AVS, la previdenza professionale o il diritto di entrare o soggiornare rendono necessarie di caso in caso chiarificazioni concrete, tanto più che sovente si differenziano anche in base ai vari Paesi dell’UE.

Chi dà informazioni?

Gli organi competenti per informazioni sulle implicazioni dell’accordo bilaterale sulla libera circolazione tra la Svizzera e l’UE sono  in prima istanza le casse di compensazioni per l’AVS  e l’AI, le casse pensioni per la previdenza professionale, le casse malati per l’assicurazione malattie. Informazioni specifiche riguardanti gli accordi bilaterali con l’Italia si possono ottenere anche presso le rappresentanze dello Stato italiano in Svizzera e i patronati.