Statuto dell'Associazione Pro Migrante
         
        
        
        1.      
        Nome e sede
        
        Art. 1
        
          
          Sotto la denominazione „Pro 
          Migrante“ è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. 
          Del Codice Civile Svizzero. Essa è estranea ad interessi politici e 
          confessionali e non persegue attività a scopo di lucro.
        
        
        Art. 2
        
          
          La „Pro Migrante“ ha sede in 
          Basilea.
        
         
        
        
        2.      
        Scopi
        
        Art. 3
        
          
          Scopo dell’associazione è la 
          promozione e la conservazione del benessere e dell’integrazione degli 
          anziani emigrati di lingua italiana e spagnola residenti a Basilea, 
          favorente l’incontro e lo scambio tra le generazioni più giovani e 
          quelle più anziane. In primo piano sono posti gli aspetti culturali, 
          sociali, finanziari e sanitari. 
          
          Questo scopo viene raggiunto 
          tramite la ricerca, l’informazione, la consulenza, la formazione e la 
          mediazione.
        
         
        
        
        3.      
        Membri
        
        Art. 4
        
          
          Possono aderire 
          all’associazione sia persone fisiche che giuridiche. Sulle domande 
          d’ammissione decide il Comitato direttivo, al quale vanno presentate 
          per iscritto. 
          Esse possono essere respinte senza specificare i motivi.
        
        
        Art. 5
        
          
          Persone che si rendono 
          benemeriti dell’associazione o che conquistano particolari meriti 
          nell’ambito dell’emigrazione possono essere designate membri onorari 
          dall’Assemblea generale su proposta del Comitato direttivo. Per la 
          valida approvazione è richiesta una maggioranza dei due terzi dei 
          presenti. I soci onorari sono dispensati dal pagamento dei contributi 
          sociali.
        
        
        Art. 6
        
          
          I membri pagano un 
          contributo sociale a ricorrenza annuale, il cui versamento dovrà 
          essere effettuato entro la data di convocazione dell’Assemblea 
          generale, che ne stabilisce l’entità. 
          I minori di vent’anni pagano la metà.
        
        
        Art. 7
        
          
          L’appartenenza cessa:
          
            - 
            
            con la rinuncia 
            volontaria; 
- 
            
            con la morte; 
- 
            
            dopo mancato pagamento dei 
            contributi sociali per due anni consecutivi; 
- 
            
            per esclusione, che va 
            approvata dall’Assemblea generale con una maggioranza dei due terzi. 
- 
            
            I membri dimissionari o 
            espulsi non hanno diritto al patrimonio dell’associazione.
 
 
        
        
        4.      
        Organi
        
        Art. 8
        
          
          Gli organi dell’associazione 
          sono:
          
            - 
            l’Assemblea generale;
- il 
            Comitato direttivo;
- le 
            Commissioni;
- 
            l’Ufficio di revisione dei 
            conti.
 
        
        
        4.1.            
        Assemblea generale
        
        Art. 9
        
          
          L’Assemblea generale è 
          l’organo supremo. 
          Sono di competenza dell’Assemblea:
          
            - 
            
            l’approvazione dello statuto e la sua revisione; 
- 
            
            la nomina, per voto segreto e a maggioranza 
            assoluta, del presidente, del Comitato e dell’Ufficio di revisione; 
- 
            
            l’approvazione del resoconto, dei conti annuali e 
            del rapporto dei revisori; 
- 
            
            la determinazione della quota sociale; 
- 
            
            l’approvazione del programma d’attività e del 
            preventivo finanziario; 
- 
            
            la decisione su oggetti proposti dal Comitato e 
            dai membri; 
- 
            
            la nomina dei soci onorari; 
- 
            
            il trattamento di ricorsi contro le decisioni di 
            esclusione del Comitato. 
        
        Art. 10
        
          
          L’Assemblea generale si 
          riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno. 
          Un’Assemblea straordinaria può essere convocata per decisione del 
          Comitato o su richiesta di un terzo dei membri. 
          L’assemblea generale viene convocata dal presidente per iscritto, 
          mediante avviso personale, almeno dieci giorni prima della data 
          prevista.
        
        
        Art. 11
        
          
          Salvo prescrizione contraria 
          del presente statuto, l’Assemblea prende le sue decisioni in forma 
          palese e a semplice maggioranza dei membri presenti.
 
        
        
        
        4.2.            
        Comitato direttivo
        
        Art. 12
        
          
          Il Comitato comprende:
          
            - 
            
            un presidente 
- 
            
            un vicepresidente 
- 
            
            un segretario 
- 
            
            un cassiere 
- 
            
            un redattore 
- 
            
            eventuali altri membri 
          I membri del Comitato e i 
          revisori dei conti vengono eletti per un periodo di quattro anni. 
          Essi sono rieleggibili.
        
        
        Art. 13
        
          
          Il Comitato rappresenta 
          l’associazione verso dentro e verso fuori. Esso decide e regola tutto 
          ciò che è necessario e utile alla gestione dell’associazione e non è 
          di competenza dell’Assemblea.
        
        
        Art. 14
        
          
          Descrizione dei ruoli:
          
            - 
            
            Il Presidente 
            presiede le adunanze, si preoccupa dell’esecuzione delle decisioni 
            prese dall’associazione, veglia sul lavoro delle Commissioni e firma 
            gli atti sociali, solo o in unione al vicepresidente, al segretario 
            o al cassiere. Il suo voto è decisivo in caso di parità. 
- 
            
            Il Vicepresidente 
            coadiuva il presidente nell’adempimento delle sue mansioni e ne fa 
            le veci durante la sua assenza. 
- 
            
            Il Segretario 
            attende all’amministrazione, adempie i compiti di verbalista ed è 
            responsabile dell’elenco dei membri. 
- 
            
            Il Cassiere si 
            occupa della contabilità e alla chiusura della gestione annuale 
            presenta il resoconto amministrativo ai Revisori dei conti per il 
            suo esame e all’Assemblea generale per la sua approvazione. 
- 
            
            Il Redattore è 
            responsabile dell’emissione delle pubblicazioni.
 
 
        
        
        4.3.            
        Commissioni
        
        Art. 15
        
          
          Le commissioni e i loro 
          presidenti sono ordinati dal Comitato per l’esecuzione di particolari 
          compiti.
 
        
        
        
        4.4.            
        Ufficio di revisione dei conti
        
          
          L’Ufficio di revisione dei 
          conti è costituito da due membri, designati al di fuori del Comitato; 
          esso verifica annualmente i conti dell’associazione e presenta un 
          rapporto scritto all’Assemblea ordinaria.
 
        
        
        
        5.       
        Finanze
        
        Art. 16
        
          
          I mezzi finanziari 
          dell’associazione provengono:
          
            - 
            
            dai contributi sociali versati dai membri; 
- 
            
            da eventuali sussidi, donazioni e contributi 
            straordinari. 
        
        Art. 17
        
          
          Essi sono amministrati dal 
          Comitato e utilizzati esclusivamente per raggiungere gli scopi 
          elencati nel presente statuto.
        
        
        Art. 18
        
          
          La responsabilità 
          finanziaria dei singoli soci è limitata al pagamento dei contributo 
          annuali. L’associazione risponde col suo patrimonio.
 
        
        
        
        6.      
        Modifica dello statuto
        
        Art. 19
        
          
          Il presente statuto può 
          essere modificato a maggioranza dei due terzi dei presenti ad 
          un’assemblea generale.
 
        
        
        
        7.      
        Scioglimento
        
        Art. 20
        
          
          Lo scioglimento 
          dell’associazione avviene solo per votazione segreta. Esso è deciso a 
          maggioranza dei tre quarti dei membri presenti all’Assemblea generale. 
          Il patrimonio dell’associazione è assegnato ad associazioni che 
          perseguono scopi analoghi.
 
        
        
        
        8.      
        Entrata in vigore
        
        Art. 21
        
          
          Il presente statuto è stato 
          approvato all’Assemblea costitutiva del 10 luglio 2001 ed entra 
          immediatamente in vigore.
        
        
         
        
         I 
        fondatori:
        
         P. 
        Giovanni Graziano Tassello                  Donatella 
        Portale                      Giuseppe Ribaudo
         
        Basilea, 10 luglio 2001