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Statuto dell'Associazione Pro Migrante

 

1.       Nome e sede

Art. 1

Sotto la denominazione „Pro Migrante“ è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. Del Codice Civile Svizzero. Essa è estranea ad interessi politici e confessionali e non persegue attività a scopo di lucro.

Art. 2

La „Pro Migrante“ ha sede in Basilea.

 

2.       Scopi

Art. 3

Scopo dell’associazione è la promozione e la conservazione del benessere e dell’integrazione degli anziani emigrati di lingua italiana e spagnola residenti a Basilea, favorente l’incontro e lo scambio tra le generazioni più giovani e quelle più anziane. In primo piano sono posti gli aspetti culturali, sociali, finanziari e sanitari.

Questo scopo viene raggiunto tramite la ricerca, l’informazione, la consulenza, la formazione e la mediazione.

 

3.       Membri

Art. 4

Possono aderire all’associazione sia persone fisiche che giuridiche. Sulle domande d’ammissione decide il Comitato direttivo, al quale vanno presentate per iscritto.
Esse possono essere respinte senza specificare i motivi.

Art. 5

Persone che si rendono benemeriti dell’associazione o che conquistano particolari meriti nell’ambito dell’emigrazione possono essere designate membri onorari dall’Assemblea generale su proposta del Comitato direttivo. Per la valida approvazione è richiesta una maggioranza dei due terzi dei presenti. I soci onorari sono dispensati dal pagamento dei contributi sociali.

Art. 6

I membri pagano un contributo sociale a ricorrenza annuale, il cui versamento dovrà essere effettuato entro la data di convocazione dell’Assemblea generale, che ne stabilisce l’entità.
I minori di vent’anni pagano la metà.

Art. 7

L’appartenenza cessa:

  • con la rinuncia volontaria;

  • con la morte;

  • dopo mancato pagamento dei contributi sociali per due anni consecutivi;

  • per esclusione, che va approvata dall’Assemblea generale con una maggioranza dei due terzi.

  • I membri dimissionari o espulsi non hanno diritto al patrimonio dell’associazione.
     

4.       Organi

Art. 8

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea generale;
  • il Comitato direttivo;
  • le Commissioni;
  • l’Ufficio di revisione dei conti.
     

4.1.             Assemblea generale

Art. 9

L’Assemblea generale è l’organo supremo.
Sono di competenza dell’Assemblea:

  1. l’approvazione dello statuto e la sua revisione;

  2. la nomina, per voto segreto e a maggioranza assoluta, del presidente, del Comitato e dell’Ufficio di revisione;

  3. l’approvazione del resoconto, dei conti annuali e del rapporto dei revisori;

  4. la determinazione della quota sociale;

  5. l’approvazione del programma d’attività e del preventivo finanziario;

  6. la decisione su oggetti proposti dal Comitato e dai membri;

  7. la nomina dei soci onorari;

  8. il trattamento di ricorsi contro le decisioni di esclusione del Comitato.

Art. 10

L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno.
Un’Assemblea straordinaria può essere convocata per decisione del Comitato o su richiesta di un terzo dei membri.
L’assemblea generale viene convocata dal presidente per iscritto, mediante avviso personale, almeno dieci giorni prima della data prevista.

Art. 11

Salvo prescrizione contraria del presente statuto, l’Assemblea prende le sue decisioni in forma palese e a semplice maggioranza dei membri presenti.
 

4.2.             Comitato direttivo

Art. 12

Il Comitato comprende:

  • un presidente

  • un vicepresidente

  • un segretario

  • un cassiere

  • un redattore

  • eventuali altri membri

I membri del Comitato e i revisori dei conti vengono eletti per un periodo di quattro anni.
Essi sono rieleggibili.

Art. 13

Il Comitato rappresenta l’associazione verso dentro e verso fuori. Esso decide e regola tutto ciò che è necessario e utile alla gestione dell’associazione e non è di competenza dell’Assemblea.

Art. 14

Descrizione dei ruoli:

  • Il Presidente presiede le adunanze, si preoccupa dell’esecuzione delle decisioni prese dall’associazione, veglia sul lavoro delle Commissioni e firma gli atti sociali, solo o in unione al vicepresidente, al segretario o al cassiere. Il suo voto è decisivo in caso di parità.

  • Il Vicepresidente coadiuva il presidente nell’adempimento delle sue mansioni e ne fa le veci durante la sua assenza.

  • Il Segretario attende all’amministrazione, adempie i compiti di verbalista ed è responsabile dell’elenco dei membri.

  • Il Cassiere si occupa della contabilità e alla chiusura della gestione annuale presenta il resoconto amministrativo ai Revisori dei conti per il suo esame e all’Assemblea generale per la sua approvazione.

  • Il Redattore è responsabile dell’emissione delle pubblicazioni.
     

4.3.             Commissioni

Art. 15

Le commissioni e i loro presidenti sono ordinati dal Comitato per l’esecuzione di particolari compiti.
 

4.4.             Ufficio di revisione dei conti

L’Ufficio di revisione dei conti è costituito da due membri, designati al di fuori del Comitato; esso verifica annualmente i conti dell’associazione e presenta un rapporto scritto all’Assemblea ordinaria.
 

5.        Finanze

Art. 16

I mezzi finanziari dell’associazione provengono:

  1. dai contributi sociali versati dai membri;

  2. da eventuali sussidi, donazioni e contributi straordinari.

Art. 17

Essi sono amministrati dal Comitato e utilizzati esclusivamente per raggiungere gli scopi elencati nel presente statuto.

Art. 18

La responsabilità finanziaria dei singoli soci è limitata al pagamento dei contributo annuali. L’associazione risponde col suo patrimonio.
 

6.       Modifica dello statuto

Art. 19

Il presente statuto può essere modificato a maggioranza dei due terzi dei presenti ad un’assemblea generale.
 

7.       Scioglimento

Art. 20

Lo scioglimento dell’associazione avviene solo per votazione segreta. Esso è deciso a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti all’Assemblea generale. Il patrimonio dell’associazione è assegnato ad associazioni che perseguono scopi analoghi.
 

8.       Entrata in vigore

Art. 21

Il presente statuto è stato approvato all’Assemblea costitutiva del 10 luglio 2001 ed entra immediatamente in vigore.

 

 I fondatori:

 P. Giovanni Graziano Tassello                  Donatella Portale                      Giuseppe Ribaudo

 

Basilea, 10 luglio 2001