Statuto dell'Associazione Pro Migrante
1.
Nome e sede
Art. 1
Sotto la denominazione „Pro
Migrante“ è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg.
Del Codice Civile Svizzero. Essa è estranea ad interessi politici e
confessionali e non persegue attività a scopo di lucro.
Art. 2
La „Pro Migrante“ ha sede in
Basilea.
2.
Scopi
Art. 3
Scopo dell’associazione è la
promozione e la conservazione del benessere e dell’integrazione degli
anziani emigrati di lingua italiana e spagnola residenti a Basilea,
favorente l’incontro e lo scambio tra le generazioni più giovani e
quelle più anziane. In primo piano sono posti gli aspetti culturali,
sociali, finanziari e sanitari.
Questo scopo viene raggiunto
tramite la ricerca, l’informazione, la consulenza, la formazione e la
mediazione.
3.
Membri
Art. 4
Possono aderire
all’associazione sia persone fisiche che giuridiche. Sulle domande
d’ammissione decide il Comitato direttivo, al quale vanno presentate
per iscritto.
Esse possono essere respinte senza specificare i motivi.
Art. 5
Persone che si rendono
benemeriti dell’associazione o che conquistano particolari meriti
nell’ambito dell’emigrazione possono essere designate membri onorari
dall’Assemblea generale su proposta del Comitato direttivo. Per la
valida approvazione è richiesta una maggioranza dei due terzi dei
presenti. I soci onorari sono dispensati dal pagamento dei contributi
sociali.
Art. 6
I membri pagano un
contributo sociale a ricorrenza annuale, il cui versamento dovrà
essere effettuato entro la data di convocazione dell’Assemblea
generale, che ne stabilisce l’entità.
I minori di vent’anni pagano la metà.
Art. 7
L’appartenenza cessa:
-
con la rinuncia
volontaria;
-
con la morte;
-
dopo mancato pagamento dei
contributi sociali per due anni consecutivi;
-
per esclusione, che va
approvata dall’Assemblea generale con una maggioranza dei due terzi.
-
I membri dimissionari o
espulsi non hanno diritto al patrimonio dell’associazione.
4.
Organi
Art. 8
Gli organi dell’associazione
sono:
-
l’Assemblea generale;
- il
Comitato direttivo;
- le
Commissioni;
-
l’Ufficio di revisione dei
conti.
4.1.
Assemblea generale
Art. 9
L’Assemblea generale è
l’organo supremo.
Sono di competenza dell’Assemblea:
-
l’approvazione dello statuto e la sua revisione;
-
la nomina, per voto segreto e a maggioranza
assoluta, del presidente, del Comitato e dell’Ufficio di revisione;
-
l’approvazione del resoconto, dei conti annuali e
del rapporto dei revisori;
-
la determinazione della quota sociale;
-
l’approvazione del programma d’attività e del
preventivo finanziario;
-
la decisione su oggetti proposti dal Comitato e
dai membri;
-
la nomina dei soci onorari;
-
il trattamento di ricorsi contro le decisioni di
esclusione del Comitato.
Art. 10
L’Assemblea generale si
riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno.
Un’Assemblea straordinaria può essere convocata per decisione del
Comitato o su richiesta di un terzo dei membri.
L’assemblea generale viene convocata dal presidente per iscritto,
mediante avviso personale, almeno dieci giorni prima della data
prevista.
Art. 11
Salvo prescrizione contraria
del presente statuto, l’Assemblea prende le sue decisioni in forma
palese e a semplice maggioranza dei membri presenti.
4.2.
Comitato direttivo
Art. 12
Il Comitato comprende:
-
un presidente
-
un vicepresidente
-
un segretario
-
un cassiere
-
un redattore
-
eventuali altri membri
I membri del Comitato e i
revisori dei conti vengono eletti per un periodo di quattro anni.
Essi sono rieleggibili.
Art. 13
Il Comitato rappresenta
l’associazione verso dentro e verso fuori. Esso decide e regola tutto
ciò che è necessario e utile alla gestione dell’associazione e non è
di competenza dell’Assemblea.
Art. 14
Descrizione dei ruoli:
-
Il Presidente
presiede le adunanze, si preoccupa dell’esecuzione delle decisioni
prese dall’associazione, veglia sul lavoro delle Commissioni e firma
gli atti sociali, solo o in unione al vicepresidente, al segretario
o al cassiere. Il suo voto è decisivo in caso di parità.
-
Il Vicepresidente
coadiuva il presidente nell’adempimento delle sue mansioni e ne fa
le veci durante la sua assenza.
-
Il Segretario
attende all’amministrazione, adempie i compiti di verbalista ed è
responsabile dell’elenco dei membri.
-
Il Cassiere si
occupa della contabilità e alla chiusura della gestione annuale
presenta il resoconto amministrativo ai Revisori dei conti per il
suo esame e all’Assemblea generale per la sua approvazione.
-
Il Redattore è
responsabile dell’emissione delle pubblicazioni.
4.3.
Commissioni
Art. 15
Le commissioni e i loro
presidenti sono ordinati dal Comitato per l’esecuzione di particolari
compiti.
4.4.
Ufficio di revisione dei conti
L’Ufficio di revisione dei
conti è costituito da due membri, designati al di fuori del Comitato;
esso verifica annualmente i conti dell’associazione e presenta un
rapporto scritto all’Assemblea ordinaria.
5.
Finanze
Art. 16
I mezzi finanziari
dell’associazione provengono:
-
dai contributi sociali versati dai membri;
-
da eventuali sussidi, donazioni e contributi
straordinari.
Art. 17
Essi sono amministrati dal
Comitato e utilizzati esclusivamente per raggiungere gli scopi
elencati nel presente statuto.
Art. 18
La responsabilità
finanziaria dei singoli soci è limitata al pagamento dei contributo
annuali. L’associazione risponde col suo patrimonio.
6.
Modifica dello statuto
Art. 19
Il presente statuto può
essere modificato a maggioranza dei due terzi dei presenti ad
un’assemblea generale.
7.
Scioglimento
Art. 20
Lo scioglimento
dell’associazione avviene solo per votazione segreta. Esso è deciso a
maggioranza dei tre quarti dei membri presenti all’Assemblea generale.
Il patrimonio dell’associazione è assegnato ad associazioni che
perseguono scopi analoghi.
8.
Entrata in vigore
Art. 21
Il presente statuto è stato
approvato all’Assemblea costitutiva del 10 luglio 2001 ed entra
immediatamente in vigore.
I
fondatori:
P.
Giovanni Graziano Tassello Donatella
Portale Giuseppe Ribaudo
Basilea, 10 luglio 2001